Il giudizio di ottemperanza è il procedimento speciale disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo (art. 112 e ss. del D. Lgs. 104/2010) con cui il privato chiede al Giudice Amministrativo di coordinare o di sostituirsi all’Amministrazione inerte per dare attuazione coattiva alle decisioni giurisdizionali.

Si tratta di una forma tipica di giurisdizione anche di merito in cui il Giudice dispone di poteri sostitutivi diretti per conformare l’attività della Pubblica Amministrazione al contenuto del giudicato o del provvedimento esecutivo.

Il ricorso è ammissibile solo in presenza di un titolo esecutivo idoneo ed inosservato dalla P.A.:

  • Sentenze del Giudice Amministrativo passate in giudicato formale e sostanziale (per le quali non è più possibile azionare un mezzo di impugnazione);
  • Provvedimenti esecutivi del Giudice Amministrativo (sentenze di primo grado non ancora passate in giudicato ed ordinanze cautelari);
  • Giudicato ordinario o di Giudici Speciali, ossia avverso sentenze passate in giudicato ed emesse dal Giudice Ordinario (ad es. dal Giudice Civile o dal Giudice del Lavoro) o da altri Giudici speciali (es. Corte Tributaria, Corte dei Conti);
  • Lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili nei confronti di una P.A.

L’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato si prescrive nel termine di 10 anni dal passaggio in giudicato.

Competenza Giurisdizionale (art. 113 C.P.A.)

La competenza ad assumere il giudizio di ottemperanza si ripartisce secondi i seguenti criteri:

  • Sentenze del TAR: la competenza spetta allo stesso TAR che ha emesso la sentenza; se impugnata e confermata in appello la competenza resta del TAR a meno che il Consiglio di Stato non abbia riformato la motivazione o pronunciato una nuova decisione nel merito.
  • Sentenze del Consiglio di Stato: la competenza spetta al Consiglio di Stato se ha riformato in secondo grado la decisione si primo grado o per le sentenze rese in unico grado.
  • Sentenze del Giudice Ordinario o di Giudici Speciali: la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il Giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.

I poteri del Giudice dell’Ottemperanza (art. 114 C.P.A.)

Nel giudizio di ottemperanza il Giudice Amministrativo gode di ampi poteri d’imperio:

  • Declaratoria di nullità degli in violazione o elusione del giudicato: Il Giudice Amministrativo dichiara la nullità di tutti gli atti amministrativi adottati dalla PA in contrasto o per aggirare il dictum del giudicato (art. 114, co. 4, lett.b, CPA).
  • Determinazione del contenuto del provvedimento: il Giudice Amministrativo può prescrivere direttamente il contenuto dell’atto che la PA avrebbe dovuto emanare o sostituirsi ad essa emanando l’atto.
  • Nomina del Commissario ad Acta: il Giudice Amministrativo nomina un ausiliario del Giudice, nella persona del Commissario ad Acta, affinché si insedi presso l’Amministrazione inerte ed adotti in sua vece gli atti necessari al soddisfacimento del diritto.
  • Penalità di mora, cd. Astrerinte (art. 114, co. 4, lett. e, CPA): su richiesta di parte, il Giudice Amministrativo può stabilire una somma di denaro dovuta dalla PA al ricorrente per ogni ritardo o violazione successiva nell’esecuzione della sentenza.
  • Chiarimenti sulle modalità di esecuzione: il Giudice Amministrativo chiarisce l’esatta portata applicativa della sentenza su istanza dell’Amministrazione o del privato per sbloccare situazioni di stallo interpretativo.

Procedimento processuale

  1. Notifica e Deposito del ricorso per l’ottemperanza: il ricorso va notificato alla PA ed ai controinteressati del giudizio originario e depositato in cancelleria entro 30 giorni dall’ultima notifica.
  2. Rito Camerale: la trattazione del giudizio avviene in Camera di Consiglio con i termini abbreviati propri del rito camerale (art. 87 C.P.A.)
  3. Decisione: La causa è decisa con sentenza in forma semplificata; in caso di accoglimento il Collegio fissa un termine perentorio alla PA per adempiere, riservando o disponendo contestualmente la nomina del Commissario ad acta.

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GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PER RECUPERO SOMME DALLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Fermo restando quanto già trattato, questo strumento processuale consente al creditore di ottenere l’adempimento coattivo di un obbligo di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione che non esegue spontaneamente una decisione giudiziaria.

Nell’ambito del recupero di crediti pecuniari verso Enti Pubblici, l’ottemperanza rappresenta spesso la via più rapida ed efficace rispetto all’esecuzione forzata ordinaria (pignoramento presso terzi).

Titoli azionabili:

  • Sentenze del Giudice Amministrativo (TAR o Consiglio di Stato) esecutive o passate in giudicato, che abbiano riconosciuto un diritto di credito o condannato al pagamento di somme;
  • Sentenze del Giudice Ordinario (Tribunale civile, Tribunale del Lavoro, Giudice di Pace, Corte d’Appello) passate in giudicato, inclusi i decreti ingiuntivi non opposti e divenuti definitivi;
  • Verbali di conciliazione e Lodi arbitrali esecutivi e assimilati a giudicato.

Presupposti e adempimenti preliminari

  1. Notifica del titolo con formula esecutiva: il provvedimento da eseguire deve essere notificato alla PA in forma esecutiva presso la sede legale dell’Ente o presso l’Avvocatura dello Stato competente se si tratta di amministrazione statale.
  2. Decorso del termine di 120 giorni (art. 14 del D.L. 669/1996): per i crediti pecuniari nei confronti delle P.A. e degli Enti pubblici non economici, la legge impone un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di potere avviare qualsiasi azione esecutiva (incluso il ricorso per l’ottemperanza).
  3. Inottemperanza o ritardo della P.A.: trascorsi i 120 giorni senza che la PA abbia disposto il pagamento dell’importo (sorte capitale, interessi e spese legali) si perfeziona l’inadempimento che legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
  4. Termine di prescrizione: l’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato pecuniario si prescrive in 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

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OTTEMPERANZA TAR vs. PIGNORAMENTO ORDINARIO

Con il giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice Amministrativo:

  • Pignorabilità dei fondi: il Commissario ad acta può disporre variazioni di bilancio e attingere a capitoli non vincolati;
  • Resistenza della PA: si supera l’inerzia burocratica della PA mediante la sostituzione diretta del Commissario ad acta;
  • Misure coercitive: possibilità di applicare l’istituto della penalità di mora (cd. Astreinte).

Con il pignoramento ordinario (pignoramento presso terzi) innanzi al Giudice Ordinzario:

  • Pignorabilità dei fondi: frequenti eccezioni di impignorabilità sui conti della PA (es. fondi vincolati a servizi essenziali);
  • Resistenza della PA: richiede la cooperazione del terzo pignorato (es. la Tesoreria) con il rischio di dichiarazioni negative;
  • Misure coercitive: non è prevista nel pignoramento ordinario verso la PA.

In allegato si allega una sentenza del Consiglio di Stato che ha definito un giudizio di ottemperanza per recupero crediti nei confronti della PA