Sent. n. 2394 del 22.06.2022 Tribunale Lavoro di Catania
Il Tribunale del Lavoro di Catania ha accolto il ricorso con cui la ricorrente chiedeva:
a) l’annullamento dell’avviso approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del C.N.R. n. 187 del 10.10.2018, pubblicato il 23.10.2018; della circolare del C.N.R. n. 18/2018 del 9.8.2018, rubricata “Atto interno inerente la ricognizione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017”, entrambi nella parte in cui prevedono che, “ai fini dell’ammissione alla procedura”, era “necessario che i candidati non” fossero “titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica amministrazione sia alla data di scadenza” del termine per la “presentazione della domanda”, “sia alla data dell’eventuale assunzione in servizio”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso l’elenco nominativo degli aventi diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il C.N.R.;
b) la declaratoria del suo diritto “ad essere inclusa nel suddetto elenco del personale da stabilizzare”.
Il C.N.R. aveva indetto la procedura per la stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, emanando un apposito “avviso di manifestazione di interesse”, il cui art. 2, comma 5, stabiliva che, “ai fini dell’ammissione alla procedura di cui al presente avviso è richiesto che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda, che alla data dell’eventuale assunzione”.
Orbene, tale clausola di esclusione contenuta nell’avviso di manifestazione di interesse, costituente la lex specialis della procedura di stabilizzazione, risultava avere carattere ingiusto e discriminatorio.
Al riguardo, va innanzitutto rilevato come nessuna norma di legge o di regolamento sancisse l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 di coloro che, già lavoratori precari presso l’amministrazione che procede all’assunzione, abbiano – per loro fortuna, come la ricorrente – trovato un’occupazione stabile e siano stati assunti di ruolo alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
In secondo luogo, tale previsione di esclusione si poneva in evidente contrasto con il principio di massima partecipazione alle procedure di reclutamento del personale e con la finalità di salvaguardare la professionalità e l’esperienza lavorativa acquisita dai dipendenti, precedentemente o attualmente, titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con specifico riferimento alla qualifica ed al profilo professionale già ricoperti in costanza di rapporto di lavoro precario.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto di tutelare, in ogni caso, l’aspirazione del personale già titolare di un rapporto di lavoro precario a mantenere e proseguire a tempo indeterminato il rapporto di collaborazione con l’ente pubblico nell’ambito del quale aveva precedentemente prestato la sua opera, così valorizzando l’esperienza e la qualificazione professionale acquisite sul campo nel settore specifico nel quale opera istituzionalmente l’Amministrazione datrice, e ciò a maggior ragione ove, come nella specie, si tratti di un ente di ricerca, alle dipendenze del quale il lavoratore già precario abbia precedentemente sviluppato attività di collaborazione e di ricerca in specifici ambiti scientifici.
L’esclusione dalla procedura di stabilizzazione, pertanto, era da considerare in ogni caso ingiustificata, a prescindere dal profilo e dalla categoria attualmente posseduti dal dipendente nell’ambito del rapporto a tempo indeterminato e dal connesso trattamento economico e giuridico, maggiore o minore rispetto a quelli precedentemente posseduti.
La ricorrente è senz’altro legittimata a partecipare alla procedura di stabilizzazione dalla quale è stata esclusa: essa, infatti, è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, commi 1 e 12, del d.lgs. n. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato con carattere di “priorità”, la stessa avendo allegato e provato di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze del C.N.R. con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di ricercatrice, per una durata complessiva di tre anni, sebbene non continuativi, alla data del 31.12.2017; di essere stata in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017 (ossia in data 22.6.2017) e di essere stata reclutata a tempo determinato a seguito di apposita procedura concorsuale: a quest’ultimo proposito, nei contratti di lavoro stipulati con il C.N.R. il 19.5.2014 e il 14.9.2016 si legge che le assunzioni sono state effettuate a seguito dell’espletamento di apposite procedure “di selezione”, indette con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e concluse con rispettivo “provvedimento del Direttore della struttura del CNR relativo all’approvazione della graduatoria di merito inerente alla selezione ed alla nomina dei vincitori”.