Sent. n. 5820 del 30.12.2024 Tribunale Civile di Catania sezione II Lavoro
Il Tribunale civile di Catania sezione Lavoro ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, della delibera del Comitato Provinciale INPS, sede provinciale di Catania, ordinando la restituzione delle somme trattenute indebitamente dall’INPS sulla pensione sociale della ricorrente, a decorrere dal mese di agosto 2024.
L’INPS di Catania aveva intimato alla ricorrente il recupero di somme indebitamente percepite, nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, sulla pensione sociale, per un importo complessivo di € 8.298,94 per le seguenti motivazioni:
– sarebbero state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante;
– sarebbe stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell’accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti dell’INPS, posto che era titolare solamente della pensione sociale minima e non percepiva ulteriori redditi; la sua situazione reddituale è sempre rimasta invariata dalla data del suo pensionamento (aprile 2004) a tutt’oggi ed anche nell’anno 2015 oggetto della contestazione.
A dimostrazione della sua buona fede, la ricorrente specificava che gli unici 2 CUD, anni 2023 e 2024, presenti nel suo cassetto fiscale INPS, dimostravano incontrovertibilmente che l’unica fonte di reddito annuo fosse solamente la somma percepita a titolo di pensione sociale.
L’INPS osservava che, per l’anno 2014, non sarebbe pervenuta alcuna dichiarazione dei redditi; pertanto l’indebito contributivo nasceva dalla ritenuta mancata comunicazione della dichiarazione dei redditi da parte della pensionata per i redditi del 2014.
In particolare, il provvedimento del 23.10.2017, della cui effettiva ricezione da parte della destinataria non vi è alcuna prova, specificava che “la sua dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l’Istituto è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell’anno 2014 ai sensi dell’articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 del 2010. Il ricalcolo comprende la:
– rideterminazione della maggiorazione sociale;
– rideterminazione della maggiorazione prevista dall’articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione)…. Pertanto dal gennaio 2015 al dicembre 2015 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 8.298,94”.
Il Giudice del Lavoro preliminarmente ha osservato come non vi fosse prova della ricezione, da parte della ricorrente, della comunicazione INPS del 23.10.2017 o di altre pregresse, ove peraltro risultasse specificato che la ricorrente avrebbe potuto rimediare alla contestata omissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi, “rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Fiscale; presentando domanda di ricostituzione per il tramite di un patronato; direttamente on line, se in possesso del PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, accedendo dalla home page del sito www.inps.it a ‘Prestazioni e servizi’”.
In secondo luogo, risultava provato dalla stessa ricorrente che nessun aumento del reddito percepito si fosse registrato negli anni in questione, come si desume dalla certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, dove peraltro risulta attestato che la ricorrente non aveva proposto dichiarazione dei redditi e che non aveva percepito redditi per gli anni dal 2014 al 2016.
Non appare dunque sussistere il presupposto per l’indebito contributivo, posto che nessun reddito superiore è stato accertato o può dirsi sussistente, né – in ogni modo – ricorre alcun dolo da parte dell’interessata (persona anziana quasi ottantenne all’epoca della ritenuta omissione della comunicazione della dichiarazione dei redditi, peraltro effettivamente non proposta), di talché l’indebito sarebbe comunque irripetibile, ai sensi dell’art. 52 della l. 88/1989 e ss. modifiche ed integrazioni.