Sent. n. 18021 del 17.10.2024 TAR Lazio Roma, sez. III bis
Il TAR Lazio Roma ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente che ha impugnato, unitamente agli altri atti, la Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) fascia II, classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), per la Città Metropolitana di Catania, per l’anno scolastico 2023/2024, relativa al personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, posto comune e di sostegno, nella parte in cui non è presente il nominativo dell’istante in quanto esclusa per ritenuta mancanza dei titoli di accesso.
La ricorrente ha conseguito la Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria edile presso l’Università di Catania ed ha prestato servizio come insegnante supplente per le materie “Matematica” e “Matematica e Fisica”, rispettivamente classe di concorso A026 e classe di concorso A027, a partire dall’anno scolastico 2019/2020 e fino al 2022/2023 in diversi Istituti scolastici della provincia di Catania.
La Laurea vecchio ordinamento conseguita dalla ricorrente è ritenuta dal D.M. 354/98 idonea ai fini dell’insegnamento delle materie “Matematica” A026 e “Fisica” A020, mentre non è ritenuta idonea ai fini dell’insegnamento per la classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”.
Le disposizioni contenute nella Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14 febbraio 2016, avente ad oggetto “disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” appaiono viziate nella parte in cui consentono, ai possessori di una Laurea in Ingegneria, di insegnare per le classi di concorso A026 “Matematica” e A020 “Fisica” ma impediscono agli stessi docenti di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”.
Il Collegio ha già più volte sottolineato “il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).
E’ stato ripetutamente affermato che “le disposizioni contenute nella citata Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).
È stata, quindi, rilevata l’irragionevolezza insita nel fatto che “sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (…) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).
Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in Ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare Fisica sia quelli per insegnare Matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017 (cfr, ex multis, TAR Lazio, Roma, sent. n. 13452/2023).