Sent. 292 del 21.01.2026 Tribunale Civile di Catania sezione II Lavoro
Il Tribunale civile di Catania sezione Lavoro ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del provvedimento disciplinare con cui le è stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo di sei mesi prevista dall’art. 24, co. 1, lett. e) del C.C.N.L. relativo al comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021.
La ricorrente ha subito una brutale aggressione sul posto di lavoro e lo stesso giorno ha sporto querela in quanto aggredita prima verbalmente, poi fisicamente, dal custode dell’edifico universitario; la difesa di parte ricorrente appare corroborata (quanto alla violenza fisica) dal coevo certificato del Pronto soccorso (trasporto mediante ambulanza 118), e referto medico ospedaliero in sede di osservazione clinica ( 1) evidente impronta di scarponi sui pantaloni a livello delle cosce bilaterale; 2) algia cervicale; 3) ecchimosi coscia destra; in sede di diagnosi: contusioni multiple, con prognosi di gg. 6) e dal fatto di avere la stessa, nell’immediatezza dei fatti, chiamato le forze dell’ordine.
Va, peraltro, osservato che, in sede di querela, la ricorrente ha affermato di avere impugnato un bastone (per autodifesa personale) presente sui luoghi poiché gravemente oltraggiata e minacciata fisicamente dal custode.
La contestazione disciplinare, invece, valorizzava soprattutto il fatto che la ricorrente avesse impugnato il bastone e minacciato di colpire il custode dell’edificio, senza tuttavia adeguatamente considerare che tale condotta costituiva, nella prospettazione della stessa ricorrente, una reazione a gravi ed insolenti forme di violenza verbale, integranti a ben vedere anche chiare minacce di violenza sessuale.
Per contro, la tesi sostenuta dal custode dell’edificio, nella querela da lui sporta, e cioè di essere stato aggredito all’improvviso, sia verbalmente e poi fisicamente, dalla ricorrente, e di avere subìto più colpi di bastone senza colpire la ricorrente non appare adeguatamente supportata dal certificato di Pronto soccorso, laddove, in sede di osservazione clinica, si rileva solo dolore alla digitopressione alla spalla sinistra, dandosi atto cionondimeno: “assenti lividi, assenti ferite all’esplorazione del paziente. Assenti deficit funzionali”; sebbene la diagnosi finale indichi la dicitura “trauma da aggressione”, non sussistono riscontri oggettivi clinici di quanto riferito dal custode ai medici del pronto soccorso ed alle forze di polizia circa i presunti colpi subiti dalla ricorrente, a parte il riferito dolore alla digitopressione; lo stesso custode si recava autonomamente al Pronto soccorso, peraltro solo nel primo pomeriggio.
Ed ancora, la foto prodotte in atti delle impronte del custode sui pantaloni della ricorrente rendono poco credibile che esse si siano ivi fissate in forza di un semplice urto del piede destro del custode, trattandosi di impronte ben definite, che lasciano supporre un vero e proprio atto di violenza integrato ai danni della ricorrente; quanto premesso rende poco credibile la tesi del custode, che sembra aver riferito agli agenti di Polizia una versione probabilmente edulcorata e non rispondente ai fatti.
Gli elementi probatori in atti conducono a ritenere attendibile e credibile la tesi della ricorrente, con la conseguenza che i comportamenti contestati alla lavoratrice appaiono frutto della reazione dalla stessa integrata a fronte di un’ingiusta e gravissima aggressione ai suoi danni (prima verbale e poi fisica), sicché o potrebbero non assumere rilevanza disciplinare ovvero, anche laddove (e solo in minima parte) l’assumessero, certamente non sarebbero tali da giustificare una misura sanzionatoria così grave (e, dunque, sproporzionata) quale quella inflitta (sospensione per mesi 6), dovendosi comunque tenere conto del turbamento morale e psicofisico che permane, anche per lunghi periodi, dopo aggressioni di tal fatta, per giunta integrati sul posto di lavoro.