Sent. n. 2190 del 20.07.2026 TAR Catania, sez. II
Il TAR Catania ha rigettato il ricorso incoato dalla società ricorrente con cui ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Responsabile dell’“Area 3 – Territorio” del Comune di Nicolosi, con il quale è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso senza opere di un fabbricato, da categoria A/7 (abitazioni in villini) a categoria D/4 (case di cura ed ospedali) – ai sensi dell’art. 10, comma 6, L. 104/1992, per realizzare una RSA da 24 posti letto; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Il Comune di Nicolosi, costituitosi in giudizio ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento dell’atto qualora il provvedimento abbia natura vincolata e il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; b) la partecipazione procedimentale, invero, non è necessaria quando l’adozione dell’atto è doverosa, i presupposti fattuali sono incontestati, il quadro normativo non presenta margini di incertezza e l’annullamento imporrebbe l’adozione di un nuovo provvedimento di identico contenuto; c) l’immobile ricade in zona agricola e l’art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992 non consente di ottenere una variante urbanistica mediante il semplice rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato ad uso abitativo; d) risulta, invero, necessaria una deliberazione consiliare e andrebbe approvato un nuovo progetto per la destinazione a struttura socio-riabilitativa; e) il rilascio del permesso di costruire non costituisce, invece, atto idoneo ad integrare una variante al Piano Regolatore Generale e sul punto si richiama altresì la circolare assessoriale n. 5/2017 e gli artt. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006, 19 del D.P.R. n. 327/2001 e 4 della legge regionale n. 5/2011; f) la disciplina derogatoria non è applicabile in favore di qualsiasi soggetto privato, atteso che, secondo una corretta lettura dell’art. 10 della legge n. 104/1992, possono promuovere le iniziative di cui si tratta gli enti pubblici che agiscano nell’ambito delle rispettive competenze e i soggetti privati indicati dal comma 3 (quali enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e organizzazioni di volontariato, quando siano beneficiari di contributi e sovvenzioni e sia stato acquisito il parere regionale sulla coerenza con la programmazione); g) come affermato dalla giurisprudenza, l’art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992 riguarda le strutture destinate a persone con disabilità grave e le prestazioni aventi carattere sociale, dirette a favorire l’integrazione della persona, mentre sono escluse le prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 128, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998; h) la ricorrente non rientra tra i soggetti ammessi al regime speciale, trattandosi di società di capitali titolare di una casafamiglia per anziani non autosufficienti che non opera con accreditamento regionale e non eroga prestazioni sanitarie e riabilitative.
Il Collegio, richiamando l’art. 10, commi, 1, 3 e 6, della legge n. 104/1992, anche per definire l’ambito di applicazione della previsione, sia in senso oggettivo (tipologia delle strutture), sia in senso soggettivo (promotori dell’iniziativa), ha osservato quanto segue:
La giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 2548/ 2011 e T.A.R. Campania, Napoli, n. 4024/2004) ha condivisibilmente affermato il seguente principio: a) la norma non è applicabile a “semplici soggetti privati”, come una società commerciale, ma solo a categorie di soggetti particolarmente qualificati; b) ciò in forza dell’inequivoco richiamo agli “enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali” se, ed in quanto, specificamente beneficiari di contributi e sovvenzioni e qualora sia intervenuto il previo parere della Regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi regionali; c) la procedura derogatoria della variante urbanistica semplificata è, quindi, riservata unicamente a due categorie di promotori: – enti pubblici e loro organismi che agiscano nell’ambito delle competenze istituzionali degli enti; – soggetti privati specificamente elencati al comma 3; d) la possibilità di approvare un progetto edilizio in variante determina infatti un notevole impatto urbanistico, che non può essere lasciato alla libera iniziativa di qualsiasi soggetto privato; e) la deroga è giustificata solo quando l’iniziativa, pur promossa da privati, assume una connotazione di pubblico interesse, attestata dal suo inserimento nella programmazione regionale e dal sostegno pubblico (anche tramite finanziamenti); f) in assenza di questo collegamento con il sistema di assistenza pubblico l’iniziativa rimane un’operazione immobiliare privata, che deve sottostare alle ordinarie regole urbanistiche.
Sulla scorta di tali considerazioni, condivise dal Collegio, deve affermarsi la sostanziale legittimità del provvedimento del Comune di Nicolosi n. 23311 in data 16 dicembre 2025, il quale, tenuto conto delle circostanze di fatto e della disciplina normativa, non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo.
Pertanto, risulta ininfluente, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, la circostanza che la ricorrente non sia stato posta in condizione di interloquire nella fase procedimentale.