Sent. n. 1527 del 01.06.2026 TAR Catania, sez. II

La ricorrente ha impugnato la Determina con cui il Comune di Gagliano Castelferrato – Area Vigilanza – l’ha dichiarata Idonea ma non vincitrice del concorso per la progressione verticale ordinaria di una unità di personale proveniente dall’area contrattuale degli Operatori Specializzati e da inquadrare nell’area contrattuale degli Istruttori, per riempire il posto vacante dell’Area Vigilanza, Servizio1 (Polizia Municipale), ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001; nonché la graduatoria finale di merito approvata con la medesima determina del Comune di Gagliano Castelferrato – Area Vigilanza -, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata in posizione non utile al conseguimento del passaggio di area e quindi non è stata dichiarata vincitrice del concorso; nonché del verbale della Commissione giudicatrice; nonché la Determina del Comune di Gagliano Castelferrato di nuovo inquadramento del dipendente nell’area degli Istruttori (ex cat. C) e nel profilo professionale di “agente di polizia municipale”; nonché il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato stipulato tra il Comune di Gagliano Castelferrato ed il controinteressato, con cui è stato collocato con rapporto a tempo indeterminato e pieno nella categoria degli Istruttori (ex cat. C), posizione economica iniziale C1, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale; nonché ogni atto connesso presupposto e conseguenziale anche non meglio conosciuto.

La ricorrente ha stigmatizzato l’operato del Comune intimato poiché sono stati attribuiti al controinteressato “5 punti per aver eseguito ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità nella categoria contrattuale di provenienza”, per aver lo stesso svolto l’attività di messo notificatore “considerata unanimemente dalla Commissione come un ordine di servizio di particolare responsabilità cui il candidato è stato preposto a decorrere dal settembre 2024 alla data odierna”, senza tuttavia che fossero state rispettate le prescrizioni del bando adottato con Determinazione del Segretario Comunale del Comune di Gagliano Castelferrato.

Infatti per l’attribuzione di n. 5 punti per “avere eseguito ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità nella categoria contrattuale di provenienza” l’avviso pubblico richiedeva espressamente l’ “Attestazione del Responsabile concernente il numero di giornate di servizio prestato in esecuzione di mansioni superiori, le specifiche responsabilità attribuite, l’esecuzione completa ed eccellente di ordini di servizio di particolare complessità o responsabilità”.

A giudizio del Collegio, la mancanza della “Attestazione del Responsabile” non si risolve in un mero errore formale; non basta infatti l’attribuzione formale dell’incarico per meritare al dipendente una miglior valutazione delle proprie performances. L’ordine di servizio con il quale sarebbero state attribuite al controinteressato le funzioni di messo notificatore poteva costituire soltanto il presupposto per l’attribuzione di un maggior punteggio al controinteressato, al quale doveva necessariamente accompagnarsi l’attestazione del Responsabile circa la “esecuzione completa ed eccellente” di tali funzioni, onde evitare il rischio che un non meritorio assolvimento dei compiti attribuiti potesse risultare comunque di premio a chi pur era stato formale destinatario dei relativi atti organizzativi; ciò a garanzia di quella “finalità propria di ogni procedura concorsuale, che è quella di selezionare i migliori candidati a posti pubblici”.

Risulta quindi fondato il motivo di ricorso, il Comune intimato avendo operato in modo non rispettoso dei vincoli che esso aveva posto a sé stesso con l’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Segretario Comunale del Comune di Gagliano Castelferrato.